D.L. 9/4/08 (Ex 626/94) : I diritti di chi usa un PC sul posto di lavoro

Con l’emanazione del D.L. 9/4/08 , che prende il posto della famosa 626/94 , entra in vigore il "testo Unico" a tutela dei lavoratori e della loro salute .
Il testo analizza tutte le problematiche inerenti la tutela della salute del lavoratore e le relative sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le normative . Più in particolare , quest’oggi , analizzeremo le problematiche inerenti l’utilizzo per più ore di apparecchiature videoterminali , per intenderci un PC , e come tutelarci , analizzando i diritti di chi lavora per molte ore davanti un monitor .
Dobbiamo imparare ad essere noi stessi i primi a tutelarci , e per farlo è necessario conoscere quali sono i nostri diritti .
Il testo , a tal proposito recita :

 

Titolo VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 172.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita’ lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratoriaddetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di

trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario

all’utilizzazione da parte del pubblico;

d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte

le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione

dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale

attrezzatura;

e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Titolo VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 173.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unita’ a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche’ l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 174.

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio dicui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare

riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1,

tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformita’ ai requisiti minimi di cui

all’allegato XXXIV.

Ovviamente il testo segue , ma per esigenze di spazio ci fermiamo qui .
Insomma : lo Stato tenta di mettere nelle migliori condizioni possibili chi lavora , tentando di non rovinare la salute di chi , ogni giorno , fatica per sbarcare il lunario , ma sopratutto riconoscendo dei diritti a chi lavora , in questo caso , per molte ore davanti ad un computer , mettendo in discussione la propria salute .

E voi , che ne pensate ? Siete a vostro agio sul posto di lavoro ? Vi sentite "tutelati" ? Quali le vostre esperienze in merito ?

Aspetto di sapere cosa ne pensate in proposito !

Un bacio dal vostro Giomba !
;-)


ALLEGATI

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